Convivenza, matrimonio e unione civile

Convivenza, matrimonio e unione civile sono temi molto caldi. Vediamo le differenze più sostanziali.

È comune l’usanza fra i giovani di intraprendere una convivenza.

La convivenza di fatto è riconosciuta tra persone etero o dello stesso sesso che vivono insieme stabilmente e ciò viene attestato da una certificazione anagrafica. Il partner acquisisce alcuni diritti: gli stessi spettante il coniuge sposato in caso di ordinamento penitenziario o nel caso di malattie gravi e ricoveri, ha diritto di abitazione per un periodo non superiore a 5 anni e successione al contratto di locazione in caso di decesso del convivente, diritto di risarcimento da fatto illecito e altri diritti.

Per meglio tutelare l’aspetto patrimoniale della coppia esiste il contratto di convivenza, che può essere stipulato tramite atto notarile o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. L’atto sarà comunicato all’anagrafe comunale. Il contratto di convivenza indica il regime patrimoniale della comunione dei beni e le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune. Con esso infatti vengono formalizzati alcuni aspetti e doveri patrimoniali, come la suddivisione delle spese e gli aspetti economici legati alla famiglia e alla casa. È nullo se indica termini o condizioni. Si scioglie per accordo tra le parti o per recesso unilaterale, per matrimonio o per decesso. 

In caso di cessazione della convivenza di fatto il convivente di fatto che si trova in stato di bisogno potrebbe aver diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Il convivente superstite non ha diritti successori a meno che non siano previsti nel testamento, per la quota disponibile, senza ledere le quote legittime. Per approfondire questo aspetto leggi qui.

Al convivente di fatto a differenza delle coppie sposate o unite civilmente non spetta la reversibilità della pensione; potrebbe spettargli il tfr se previsto da un eventuale testamento. Il partner infatti non ha diritti successori.

Le unioni civili avvengono tra persone dello stesso sesso. Si tratta di una dichiarazione con due testimoni davanti un ufficiale dello Stato civile. Produce obblighi di assistenza morale o materiale, di coabitazione e di contribuire ai bisogni comuni, in base alle reciproche possibilità, ma non l’obbligo di fedeltà. Con l’unione civile si acquisisce il regime patrimoniale della comunione dei beni esattamente come nel matrimonio, e si possono adottare il regime di separazione dei beni o il fondo patrimoniale.

Le persone unite civilmente hanno gli stessi diritti successori dei coniugi uniti in matrimonio e il diritto di reversibilità della pensione e del TFR.

L’unione civile viene meno in caso di commissione di gravi reati, rettificazione del sesso, morte di uno dei due coniugi o per scelta di una o entrambe le parti.

A differenza del matrimonio, il rapporto di unione civile si scioglie tre mesi dopo aver comunicato la decisione all’ufficiale di stato civile, nel caso di accordo, altrimenti in tribunale.

Anche in questo caso la parte debole in caso di divorzio potrebbe aver diritto ad un assegno di mantenimento.

Ricordiamo che il contratto di convivenza, ma soprattutto l’unione civile come il matrimonio sono contratti che ci tutelano in qualità di coppia.