La donazione

La donazione del proprio patrimonio è regolata da un atto pubblico tramite il quale una persona trasferisce per spirito di liberalità un bene o un proprio diritto ad un’altra persona.

Una domanda che spesso ci si pone è se sia meglio rinviare la devoluzione del proprio patrimonio alla morte, regolando l’operazione con un testamento o rimettendosi alla disciplina di legge, oppure pianificare la propria successione già in vita tramite una serie di donazioni a favore dei congiunti.

Sotto il profilo sostanziale non ci sono differenze: se si ricorre alla donazione non possono, comunque, essere violate le disposizioni di legge in tema di legittima: la donazione non può costituire lo strumento per privarsi del proprio patrimonio e lasciare, alla propria morte, qualcuno dei legittimari senza la quota minima che gli spetta. Se si vuole già dividere i beni tra i propri successori, lo si può fare disponendo a loro favore in vita con altrettanti atti di donazione, ma si può ottenere lo stesso risultato anche con un testamento che contenga disposizioni specifiche per la divisione del patrimonio tra gli eredi.

Sotto il profilo fiscale, invece, non è possibile fare raffronti sulla convenienza: alle successioni e alle donazioni si applicano le medesime imposte. Ma se alla donazione si applicano le norme fiscali in vigore al momento in cui viene sottoscritto il relativo atto pubblico, alla successione saranno applicate quelle vigenti al momento della morte del disponente. Nel frattempo potrebbero verificarsi variazioni sulle aliquote delle imposte, sui criteri di determinazione della base imponibile, sulla sussistenza della stessa imposta (ad esempio l’imposta di successione e donazione era stata soppressa nel 2001, per essere poi reintrodotta nel 2006). È importante considerare che l’Italia è considerata per questo verso un piccolo paradiso fiscale, in quanto “pressione fiscale” sulle donazioni e successioni è tra le più basse dell’intero pianeta.

Come avviene una donazione?

 

La donazione può avvenire in diversi modi che elenchiamo di seguito.

La donazione diretta è il trasferimento di ricchezza per spirito di liberalità, senza corrispettivo, che avviene con atto pubblico. Se non viene fatta tramite atto pubblico, chiunque ne abbia interesse può annullare il trasferimento di ricchezza non di modico valore.

La donazione è fatta per spirito di liberalità, cioè senza corrispettivo; c’è il passaggio diretto del bene e l’accettazione esplicita del donatario.

La donazione diretta senza atto consiste nel passaggio diretto del bene ma senza la redazione di un atto pubblico. Rientrano in questo caso il bonifico, il pagamento del mutuo per altra persona, il cambio di contraenza.

Questa donazione è nulla. Chiunque ne abbia interesse può richiedere la restituzione della ricchezza.

La donazione indiretta avviene senza la presenza di un atto pubblico e senza un passaggio diretto del bene, come ad esempio l’accollo del mutuo, la contestazione del mutuo, l’intestazione dei beni (una persona paga un bene e lo intesta ad un’altra persona), tramite polizza vita. La donazione indiretta non è soggetta a nullità.

Per evitare pasticci è possibile e necessario sistemare eventuali errori che si sono commessi pensando di fare la cosa giusta e per tornare ad essere in regola con l’Agenzia delle Entrate.

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